Imposta di Soggiorno


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Con questo servizio web il gestore della struttura ricettiva dopo essersi registrato attraverso l'area personale (https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/SiscLoginWeb45/Home.aspx?TCK=b7fb04956d22df9942c98f04cc602457) ha a disposizione la propria area personale per la gestione della struttura e relative denunce e per avere la propria situazione in linea


Le funzioni disponibili nella voce Imposta di Soggiorno / Area Personale:

Inserimento nuova struttura
Consultazione posizione delle strutture
Registrazione denunce periodiche
Monitoraggio situazione denunce
Pagamento
Modello di dichiarazione annuale

 

Regolamento Imposta di soggiorno anno 2021

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2020
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale ;

Il regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Tariffe

clicca qui per consultare la delibera di determinazione delle tariffe anno 2020 ;

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) le persone impiegate in attività lavorative nel Comune di Miasino che pernottano nelle strutture ricettive.
c) le persone con disabilità;
d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio per un massimo di due accompagnatori per paziente, a condizione che il soggiorno presso la struttura ricettiva sia finalizzato all’assistenza sanitaria del degente;
L’esenzione di cui ai punti b), c) e d) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, su modello predisposto dal Comune.

1. È applicata una riduzione pari al 30% dell’imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone.
2. È applicata una riduzione pari al 50% dell’imposta per i soggetti passivi appartenenti a gruppi scolastici o sportivi delle scuole secondarie di secondo grado.
3. È applicata una riduzione pari al 50% dell’imposta per i pernottamenti oltre i 7 (sette) giorni continuativi nello stesso mese.

Dichiarazione

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare mediante il portale telematico messo a disposizione dal Comune, per ogni mese solare, entro il giorno quindici del mese successivo, una comunicazione al Comune, riportante:
-              il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento;
-              il numero dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 6;
-              il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione in base al precedente art. 7;
-              l’imposta dovuta;
-              gli estremi del versamento di cui al successivo punto d);
-              eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
-              eventuali informazioni utili ai fini del computo dell’imposta.
 
La comunicazione mensile va presentata anche se, nel periodo di riferimento non vi sono stati pernottamenti o vi sono stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
 

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a versare al Comune di Miasino le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel mese di riferimento entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo tramite:
- bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- il sistema PagoPA, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
Le somme da versare inferiori a € 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella comunicazione mensile.