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Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) le persone impiegate in attività lavorative nel Comune di Miasino che pernottano nelle strutture ricettive.
c) le persone con disabilità;
d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio per un massimo di due accompagnatori per paziente, a condizione che il soggiorno presso la struttura ricettiva sia finalizzato all’assistenza sanitaria del degente;
L’esenzione di cui ai punti b), c) e d) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, su modello predisposto dal Comune.
1. È applicata una riduzione pari al 30% dell’imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone.
2. È applicata una riduzione pari al 50% dell’imposta per i soggetti passivi appartenenti a gruppi scolastici o sportivi delle scuole secondarie di secondo grado.
3. È applicata una riduzione pari al 50% dell’imposta per i pernottamenti oltre i 7 (sette) giorni continuativi nello stesso mese.