TARI - Tassa sui Rifiuti


Presupposto oggettivo

La Tari è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.ù
La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
 

La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
 
La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.
 

Regolamento

Il Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’applicazione, nel Comune di Miasino, della Tassa sui rifiuti (TARI).
Ai fini dell’applicazione del Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, nonché il Regolamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi.

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 28/09/2020.   
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Dichiarazione

I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile. 
La denuncia è obbligatoria nel caso di possesso o detenzione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. 
Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

Scadenze versamento TARI

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 28/09/2020 era stato stabilito che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2020 sarebbe avvenuta mediante il versamento di:
- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 ottobre 2020, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2019;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 28 febbraio 2021, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l’anno 2020 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68.
 
Tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, è stata prorogata al 30 aprile 2021 la scadenza per il versamento del conguaglio TARI anno 2020.

     

In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.